L’indennità di accompagnamento (conosciuta anche come pensione di accompagnamento) è una prestazione assistenziale non reversibile i cui criteri sono contenuti nella Legge 18/1980. Vi hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, che non possono deambulare senza il sostegno permanente di un accompagnatore o badante o, non potendo compiere le azioni quotidiane, sono legate all’assistenza continua.
Requisiti per indennità di accompagnamento
L’indennità di disoccupazione si può riconoscere ad ogni soggetto rientrante nelle condizioni di legge dal momento della nascita fino alla morte.
Beneficiano della prestazione i soggetti che hanno avuta riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100% accompagnata da:
-
impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
-
impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua. Ovvero quando il soggetto invalido non riesce a svolgere le azioni elementari quotidiane di ciascun individuo normale di corrispondente età
Per coloro che hanno più di 65 anni e per i minori, il diritto è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età ai sensi dell’Art. 6 D. Lgs. 509/1988. Non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni o minori di 65 anni invalidi civili. L’accertamento viene rapportato alla capacità media di una persona di pari età. Anche le persistenti difficoltà con residue funzioni, per quanto ridotte esse siano, potranno legittimare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Somme spettanti
Attualmente l’assegno mensile ammonta a 512.34 € e vengono liquidate 12 mensilità annuali. Al pari delle altre provvidenze assistenziali, l’indennità di accompagnamento è esente da Irpef, non è tassata e non rientra nella denuncia dei redditi. Non si tratta di una pensione e viene erogata solo in presenza della minorazionesenza requisito di reddito.
La domanda
Ad accertare l’esistenza dei requisiti è la Commissione istituita presso ogni Asl. Il verbale che viene redatto è controllato dall’Inps che lo convalida o meno e può procedere anche ad un’ulteriore visita. La procedura che va seguita è articolata in più fasi. Bisogna richiedere la visita di accertamento o aggravamento dell’invalidità civile. Si può fare sia alla nascita che all’insorgere della disabilità. Con il certificato introduttivo del proprio medico di famiglia, si presenta online la domanda all’Inps anche attraverso un Caf. Bisogna presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale. Se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi come l’assenza di ricovero, i dati fiscali e le coordinate bancarie o postali per ricevere l’assegno.
Il verbale è valido fino a quando non viene rivisto. Si tratta di una norma per evitare un vuoto economico, con la sospensione dell’indennità anche per mesi. Al diciottesimo anno d’età l’indennità con l’aggiunta della pensione prosegue senza la necessità di nuove viste e accertamenti. L’assegno viene corrisposto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
>Cumulabilità della prestazione
L’indennità di accompagnamento non si cumula con altri trattamenti similari come le prestazioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio e con l’indennità di frequenza. In questi casi la Legge consente la possibilità di scegliere il sussidio più vantaggioso economicamente.
E’ cumulabile con tutti gli altri trattamenti assistenziali come la pensione di inabilità civile che spesso viene erogata insieme all’accompagnamento se ricorre il necessario requisito reddituale e previdenziali (pensioni dirette o indirette) erogate dagli enti di previdenza obbligatori.
L’articolo 2 della Legge 429/1991 stabilisce che alle persona colpita da distinte menomazioni le quali, prese in modo singolo, darebbero titolo all’indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi totali o l’indennità di comunicazione per i sordomuti, spetta un’indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuite per le singole menomazioni. La prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Le condizioni di erogabilità
Esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento quegli invalidi che sono ricoverati a costo zero in istituto di degenza o per fini riabilitativi. Il day hospital non influisce sulla spettanza dell’indennità di accompagnamento. Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a spese di un Ente pubblico. L’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
Ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente (entro il 31 marzo) una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) per attestare l’eventuale ricovero in casa di cura. Bisogna specificare se il ricovero è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, Vi rimandiamo a www.superabile.it, il call center dell’INAIL per le disabilità.
Pensioni Oggi
Isopensione
APE
APE SOCIALE
RITA
Lascia un commento