Pensione anticipata a 62 anni con il ddl Damiano

Il ddl Damiano, si prefigge di andare in pensione anticipata a 62 anni i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di servizio e proprio in queste prossime ore verrà discusso in Parlamento.
Cerchiamo di capire meglio – se dovesse passare – cosa potrebbe succedere.

Innanzitutto basterebbe – come dicevamo 35 anni di contributi e 62 anni di età , per poter andare in pensione, ma si potrebbe andare in pensione anche con 70 anni di età e 40 anni di contributi, come meglio sarà per il lavoratore.
Noi non crediamo che questo ddl passerà, ma l’idea é molto bella: innalza l’età lavorativa fino a 70 anni ed abbassa l’età minima pensionistica.
Inoltre abbassa anche l’età minima contributiva.

DDL Damiano, cosa prevede

E’ sicuramente uno delle più belle idee per una seria riforma delle pensioni che siamo riusciti a vedere sinora.
Non importa se passerà o meno, l’importante è che, se questa non dovesse passare, che tutti i partiti politici italiani si mettano sotto a lavorare per una seria riforma delle pensioni, seguendo la falsariga di questa.
E’ impensabile che un lavoratore dipendente debba andare in pensione solo passati i 67 anni di età, quando ormai ha più poco da vivere….
Di seguito, Vi postiamo i passaggi più importanti del Disegno di Legge Damiano, una vera rivoluzione per le pensioni:

Pensione anticipata a 62 anni con il ddl Damiano

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La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di ripristinare certezza nella possibilità di età di pensionamento effettivo di milioni di lavoratrici e lavoratori, restituendo loro quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale.

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l’importo dell’assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
  2. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l’importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all’età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l’invarianza dei costi tra i due sistemi.
  3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
  4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Età di pensionamento effettivo Anni di contribuzione
35 36 37 38 39 40
62 -8 -7,7 -7,3 -6,9 -6 -3
63 -6 -5,7 -5,3 -4,9 -4 -2
64 -4 -3,7 -3,3 -2,9 -2 -1
65 -2 -1,7 -1,3 -0,9 -0,5 -0,3
66 0 0 0 0 0 0
67 2 2 2 2 2 2
68 4 4 4 4 4 4
69 6 6 6 6 6 6
70 8 8 8 8 8 8

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