Pensione Contributiva: Cos’è e Come Funziona il Calcolo

Come funziona il calcolo della pensione contributiva? Quanti contributi devo versare per andare in pensione? Quant’è l’importo dell’assegno pensionistico, dopo che ho versato 35 anni di contributi? Io rientro nella pensione contributiva o proporzionale?
Il sistema di calcio ai fini della pensione è cambiato in modo radicale attraverso la Riforma Dini (legge 335/1995 riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) dal 1° gennaio 1996. Si è passati dal metodo retribitivo a quello contributivo. Il sistema di calcolo della pensione è collegato ai contributi versati nell’arco della vita lavorativa.

Pensione contributiva: come si calcola

Il precedente metodo retributivo eroga la prestazione previdenziale sulla base delle ultime retribuzioni percepite. Il lavoratore mette insieme una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita (al 33% per i lavoratori dipendenti; 23% per gli autonomi; 27% per i lavoratori iscritti alla gestione separata).

I contributi sono soggetti a rivalutazione ogni anno sulla base dell’evoluzione del Pil, in base alla media quinquennale del Pil (il tasso di capitalizzazione). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, corrispondente ai contributi versati rivalutati, è convertito in pensione attraverso l’utilizzo dei coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell’età del pensionando (più si dilata l’uscita maggiore sarà il coefficiente applicabile, maggiore sarà l’importo annuo della pensione).

Pensione contributiva: come funziona il calcolo
Fac-simile calcolo della pensione

La pensione contributiva

Il sistema contributivo riguarda gli iscritti all’ INPS dopo il 31 Dicembre 1995 (contributivo puro) e viene applicato pro quota dal 1° gennaio 1996 per tutti quei lavoratori che hanno maturato a tale data meno di 18 anni di contributi; per gli altri viene applicato dal 1° gennaio 2012.
Il sistema contributivo riguarda in particolare i giovani, coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995 e che hanno tutto l’assegno calcolato con il sistema contributivo (contributivi puri). Per i lavoratori più anziani (in possesso di contribuzione al 1995), l’assegno viene calcolato con il sistema misto: parte con il retributivo, parte con il contributivo. In 2 distinte quote. Se al 31 dicembre 1995 c’erano più di 18 anni di contributi la maggior parte dell’assegno sarà determinata con il sistema retributivo e solo gli anni di lavoro successivi al 2011 saranno calcolati con il sistema contributivo.

La prestazione

Il conteggio della pensione con il sistema contributivo è molto più equo rispetto al passato in quanto considera solo i contributi versati. Per effettuare il calcolo bisogna individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 23% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); stabilire il montante individuale che si ricava sommando i contributi di ciascun anno rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall’Istat; moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che differisce in base all’età del lavoratore, al momento della pensione (nel 2016 oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).

Opzione sistema contributivo

Chi è nel sistema misto può esercitare la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo (articolo 1, comma 23 della legge 335/1995). Questa facoltà è stata ampiamente ristretta dal legislatore per evitare che, in questo modo, i lavoratori potessero conseguire un anticipo dell’età pensionabile (il sistema contributivo è più flessibile rispetto al retributivo) sia per evitare una crescita dell’assegno. In questi casi il passaggio al contributivo soprattutto su lunghe carriere lavorative può comportare incrementi dell’assegno. Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell’opzione, un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995. Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.
Una facoltà di opzione al contributivo, limitata alle regole di calcolo, sussiste anche per le lavoratrici ai sensi dell’articolo 1, comma 9 della legge 243/04 (opzione donna). In entrambi i casi, dovendosi trasformare in contributi retribuzioni percepite prima dell’introduzione del sistema contributivo, bisogna utilizzare un meccanismo di calcolo diverso da quello appena esposto per trasformare in montante contributivo le retribuzioni percepite sino al 31 dicembre 1995.

Sul portale dell’Inps si trovano tutte le informazioni ufficiali e la propria situazione lavorativa personale con una proiezione di quanto andremmo a percepire una volta andati in pensione. Sempre dal proprio profilo sul sito dell’istituto di Previdenza, è possibile approfondire diritti e dovere dei pensionati.

Altri vari tipi di Pensione:

Riscatto contributi
Pensione anticipata con part time
Pensione di inabilità

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